CODACONS: RISCHIO DI EPIDEMIA A SEGUITO DI VACCINAZIONE.

macrolibrarsi un circuito per lettori senza limiti

CODACONS E COVASI DIFFIDANO I SINDACI SICILIANI AD EMANARE ORDINANZA URGENTE PER TUTELARE LA SALUTE DEI CITTADINI

“VIETARE FREQUENZA SCOLASTICA PER ALMENO 6 SETTIMANE AI BAMBINI VACCINATI, ESAMI PREVACCINALI E INFORMAZIONI SU RISCHI E COMPLICANZE”

Tutti i sindaci dei comuni siciliani stanno ricevendo in queste ore, tramite posta certifica o protocollo, una lunga e dettagliata richiesta-diffida affinchè venga emessa un’ordinanza urgente per tutelare la salute dei cittadini.
Ad inviarla, Il CODACONS e il    COVASI, “COMITATO VACCINI SICURI”  che a seguito del nuovo Decreto Legge, convertito con Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, che prevede l’assunzione  di 10 vaccini obbligatori, ritiene vi siano rischi concreti per la popolazione.

CODACONS e COVASI, che da sempre sostengono i vaccini testati e sicuri, infatti, considerato che prove scientifiche dimostrano che gli individui sottoposti ai vaccini resi obbligatori dal Decreto “Lorenzin” possono diffondere il virus per molte settimane o mesi ed infettare sia i vaccinati che i non vaccinati, visto che anche i foglietti illustrativi (c.d. bugiardini) riportano come i vaccinati con vaccini contenenti virus attenuati vivi possono essere portatori della malattia (per un periodo da sei settimane a sei mesi), ritiene necessario adottare alcune opportune precauzioni. I bambini vaccinati, infatti,  possono infettare altre persone.
Ad oggi in Sicilia non si ha alcuna grave e conclamata epidemia di una delle malattie ricollegabili alle vaccinazioni di cui al decreto Lorenzin, che potrebbe giustificare una vaccinazione di massa senza alcuna cautela per eventuali effetti avversi.
Occorre dare attuazione in ogni Comune, spiega l’Avv. Sardella, Dirigente dell’Ufficio Legale Regionale, al diritto all’informazione ed all’indagine prevaccinale come previsto dall’art 7 della legge 210/92, che stabilisce che “ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, le unità sanitarie locali predispongono e attuano progetti di informazione rivolti alla popolazione… alle persone da vaccinare e alle persone a contatto. I progetti di cui al comma 1 assicurano una corretta informazione sull’uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione e sono prioritariamente rivolti ai genitori, alle scuole ed alle comunità in genere. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, curano la raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche al fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione”.









CODACONS e COVASI
 chiedono, quindi,  a ciascun sindaco, quale massima autorità sanitaria locale, che ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, può emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, di emanare ordinanza urgente a tutela della salute pubblica, al fine di vietare la frequenza scolastica per i ragazzi che hanno o che effettueranno le vaccinazioni tra quelle previste obbligatorie dal decreto “Lorenzin” per almeno 6 settimane dopo la vaccinazione, in modo tale da tutelare la salute dei ragazzi già ampiamente temporalmente vaccinati e anche di quelli ad oggi non vaccinati, alla luce dei gravi effetti e pericolo per la loro salute; di prevedere ogni indagine prevaccinale al fine di tutelare in ogni modo possibile i piccoli che vengono sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie per legge; di fornire, infine, informazione sull’uso dei vaccini e sui possibili rischi e complicanze degli stessi nonché sui metodi di prevenzione, ex Legge 210/92;
Il Codacons-Covasi, diffida, inoltre, i Sindaci a provvedere, con tempestività e senza ritardo, all’emanazione dell’ordinanza urgente per ragioni di “sanità”, con l’espresso avvertimento che in caso di omessa adozione dei necessari provvedimenti, saranno ritenuti dall’Associazione corresponsabili di eventuali danni alla salute che dovessero ricevere i cittadini, anche per il delitto di rifiuto di atti d’ufficio ex art. 328 c.p. ed epidemia colposa ex art. 452 c.p.


Gli obblighi vaccinali previsti dal cosiddetto Decreto Lorenzin sono stati assunti in aperto contrasto con i consolidati orientamenti provenienti dalle esperienze europee, dove l’obbligo risulta perlopiù assente.
Resta poi l’impossibilità di ricorrere ai vaccini in forma singola e l’indisponibilità sul mercato dell’antidifterico se non abbinato ad altri vaccini; per tale ulteriore motivo il Codacons ricorrerà contro il decreto del CdM per portarlo alla Corte Costituzionale e, se necessario, anche alle Corti di Giustizia Europee poiché a livello europeo appare molto più sentito ed attuato il diritto all’informazione ed all’indagine prevaccinale come previsto dall’art 7 della legge 210/92, diritti non riconosciuti però al livello sostanziale di attuazione.
Al fine di ottemperare al precetto impartito dalla Suprema Corte, si fa sempre più urgente la necessità di elaborare progetti di informazione coerenti ed efficaci riguardo l’uso dei vaccini ed i possibili rischi legati al loro utilizzo scriteriato nonché sui metodi di prevenzione e le modalità di messa in atto di tali iniziative e ogni indagine prevaccinale al fine di tutelare in ogni modo possibile i piccoli che vengono sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie per legge.


Coma già accennato le analisi prevaccinali sono auspicate da tempo da più parti ed in particolare dalla sentenza della Corte Costituzionale 258/1994 che recitava circa 23 anni or sono:  invero, proprio per la necessità, già sottolineata, di realizzare un corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite, si renderebbe necessario porre in essere una complessa e articolata normativa di carattere tecnico (..) che alla luce delle conoscenze scientifiche acquisite individuasse con la maggiore precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione e determinasse se e quali strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità fossero praticabili su un piano di effettiva fattibilità.
Essendoci una dilagante disinformazione sull’argomento “vaccini” e soprattutto “vaccini in età pediatrica “ anche semplicemente in merito alle disponibilità degli stessi diventa sempre più urgente dare applicazione al dettame dell’art 7 Legge 210/92.
Appare infatti non più procrastinabile ogni indagine prevaccinale al fine di tutelare in ogni modo possibile i piccoli che vengono sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie per legge.
I soggetti-enti responsabili della mancata effettuazione delle indagini prevaccinali saranno altresì ritenuti responsabili ex art 28 Cost che recita “i responsabili ed i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

vai al sito macrolibrarsi