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venerdì 10 maggio 2024

AstraZeneca ammette la relazione tra il suo vaccino COVID-19 e la trombosi con sindrome trombocitopenica (TTS)

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AstraZeneca ha finalmente ammesso che il suo vaccino contro il COVID-19 può causare trombosi con sindrome trombocitopenica (TTS), una condizione rara ma grave.


Questa ammissione è avvenuta durante un procedimento legale presso l'Alta Corte del Regno Unito, dove l'azienda farmaceutica ha presentato documenti affermando che il loro vaccino "può, in casi molto rari, causare la TTS".


Di Salvatore Calleri (NatMed)

Fonte dailymail.co.uk

La notizia arriva mentre decine di famiglie colpite da lesioni da vaccino si battono per ottenere giustizia in tribunale. Nonostante le clausole di indennizzo firmate dai governi con le aziende farmaceutiche, molte famiglie si sono unite per affrontare AstraZeneca in tribunale, accusando il suo vaccino di essere "difettoso" e di causare gravi disturbi della coagulazione del sangue, incluso il TTS.

Gli avvocati delle famiglie colpite affermano che alcuni casi potrebbero valere fino a 20 milioni di sterline di risarcimento, ma il processo per dimostrare il danno da vaccino è faticoso e dispendioso. Le famiglie devono trovare testimoni medici disposti a sfidare le convenzioni mediche tradizionali e a combattere la propaganda dell'industria farmaceutica.

Inoltre, l'azienda farmaceutica non sarà ritenuta responsabile penalmente o civilmente per i danni causati dal suo vaccino, grazie a clausole di indennizzo che obbligano i contribuenti a coprire gli accordi di risarcimento.

La complicazione legata al vaccino, nota come trombocitopenia trombotica immunitaria indotta da vaccino (VITT), è stata studiata da medici ed esaminatori. Si ritiene che il virus modificato all'interno del vaccino possa scatenare una reazione autoimmune contro una specifica proteina nel sangue, causando la formazione di coaguli.

Una delle vittime del vaccino di AstraZeneca è Jamie Scott, un ingegnere informatico e padre di due figli, che ha subito un'emorragia cerebrale dopo aver ricevuto il vaccino nell'aprile del 2021, lasciandolo con una lesione cerebrale permanente. Sua moglie ha sottolineato la necessità di scuse e di un giusto risarcimento per le famiglie colpite.

Attualmente ci sono oltre 50 casi di VITT in attesa presso l'Alta Corte, con danni che potrebbero superare i 100 milioni di sterline in totale. Inoltre, l'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari ha documentato 81 decessi nel Regno Unito legati alle complicazioni della coagulazione del sangue associate al vaccino AstraZeneca.


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giovedì 30 marzo 2017

Il Ministero della Salute non paga i danni da vaccino : altro che 631 casi ci sono 8000 pratiche riconosciute non pagate!

Ministero-della-Salute-non-paga-i-danni-da-vaccino




Il senatore Centinaio della Lega Nord http://www.senato.it/leg/17/BGT/Sch...#
con l’Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03638
chiede al Ministro della Salute come mai 8000 casi di danneggiati da vaccino ed emotrasfusi non sono stati mai indennizzati. Vediamo la interrogazione e la risposta del ministro +++++++++++++++++++++++++++
Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03638
Atto n. 4-03638 
Pubblicato il 17 marzo 2015, nella seduta n. 411 Risposta pubblicata 
Al Ministro della salute. -
Premesso che:
con ordinanza n. 11375/2012 non appellata e quindi definitiva, il tribunale ordinario di Milano X sezione civile ha condannato il Ministero della salute a corrispondere un risarcimento ai familiari di Lorenzo Di Pietro deceduto a seguito delle complicazioni derivate dall'aver contratto epatite C per un'emotrasfusione cui il medesimo era stato sottoposto in occasione di un ricovero presso il policlinico san Matteo di Pavia in conseguenza di un sinistro stradale;
la legge 25 febbraio 1992, n. 210, prevede un'indennità vitalizia, da corrispondere ogni bimestre, per coloro che, a seguito di trasfusioni, vaccinazioni obbligatorie o somministrazione di emoderivati, hanno contratto l'epatite HCV e quindi hanno subito un danno irreversibile;
la Corte di cassazione con la recente sentenza n. 17685 del 2011 ricostruisce con ampi riferimenti normativi e giurisprudenziali la responsabilità del Ministero in relazione ai casi di contagio di epatite C a seguito di trasfusione;
il ristoro economico ai cittadini che abbiano subito danni gravi o mortali a causa di trattamenti sanitari impropri, nocivi o lacunosi rientra negli obblighi di solidarietà propri di uno Stato civile, per di più se accertati con sentenze definitive;
i tagli indiscriminati alla spesa pubblica operati in fasi successive dai Governi che si sono succeduti hanno drasticamente diminuito la dotazione dei fondi destinati a tali risarcimenti;
considerato, ancora, che il Ministero della salute è stato condannato a più riprese al risarcimento del danno causato dal mancato controllo della qualità del sangue distribuito nelle strutture sanitarie pubbliche a fini terapeutici;
a tali condanne, tutte esecutive, alcune delle quali passate in giudicato, non è seguito l'adempimento da parte del Ministero stesso con aggravio a danno dell'erario in ragione della refusione degli interessi legali che via via stanno maturando,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso adoperarsi, nell'ambito di propria competenza, affinché venga dato immediato adempimento alle sentenze esecutive di condanna del Ministero stesso al risarcimento dei danni cagionati da trasfusioni di sangue infetto.


++++++++++++++++++++++++++++++


risposta del ministro 

Legislatura 17 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-03638
Risposta all'interrogazione n. 4-03638 Fascicolo n.94 
Risposta. - La legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”, riconosce ai soggetti che a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati hanno riportato danni irreversibili, il diritto a percepire un indennizzo, vitalizio, da parte dello Stato. Tale beneficio è riconosciuto a seguito dell’accertamento del nesso causale tra l’infermità e la trasfusione di sangue infetto, o la somministrazione di emoderivati infetti, o la vaccinazione obbligatoria da parte della commissione medica ospedaliera competente per territorio, e l’importo è parametrato alla gravità del danno.
A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, le funzioni e le risorse in materia di indennizzi sono state trasferite alle Regioni, ad eccezione degli indennizzi riguardanti la Regione Siciliana che rimangono, ad oggi, di competenza statale. Il Ministero della salute gestisce in via amministrativa circa 9.000 indennizzi, mentre le Regioni gestiscono complessivamente circa 16.000 indennizzi.
L’art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ha previsto la corresponsione di un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, che già beneficiano dell’indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. L’indennizzo aggiuntivo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a 6 volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 210 per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a 5 volte per le categorie quinta e sesta, e a 4 volte per le categorie settima e ottava. Il Ministero della salute è competente all'erogazione di tale beneficio per i soggetti residenti su tutto il territorio nazionale.
Alla data del 31 marzo 2015, i beneficiari dell’indennizzo aggiuntivo, in quanto riconosciuti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, sono 609, mentre vi sono 22 soggetti che ne hanno beneficiato, ma la cui posizione è stata chiusa a seguito di decesso.
Nel corso degli anni, si è determinato un notevole incremento del contenzioso, dovuto principalmente a 2 fattori che hanno inciso sull’attività diretta alla liquidazione dei titoli di condanna. L’indennizzo di cui all’art. 1 della legge n. 210 consta, infatti, di 2 componenti: un importo fisso ex lege e l’indennità integrativa speciale. Sul tema della rivalutabilità o meno della componente dell’indennizzo denominata indennità integrativa speciale si sono confrontati per anni, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, orientamenti di segno opposto.
A seguito della sentenza n. 293/2011 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nella parte in cui prevedeva “il comma 2 dell’art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione”, si è determinato a partire dal dicembre 2011, e per tutto il 2012, 2013 e 2014, un considerevole incremento del contenzioso instaurato nei confronti del Ministero e avente ad oggetto proprio la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, ormai riconosciuta dalla Consulta e su cui anche l’Avvocatura dello Stato ha ritenuto non più opportuna alcuna difesa. Conseguenza di tale situazione è che tutti i giudizi instaurati o i decreti ingiuntivi proposti si sono tradotti in condanne per il Ministero.
Il trend di crescente contenzioso è stato determinato, sempre negli stessi anni, da un ulteriore fattore. Per giurisprudenza, avallata dalla suprema Corte di cassazione, il Ministero è sempre e comunque ritenuto legittimato passivo nei giudizi in materia di legge n. 210 del 1992, anche quando la competenza amministrativa delle pratiche è incardinata in capo alle Regioni, a cui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 ha trasferito le relative competenze e, sul punto, l’Avvocatura dello Stato ha ritenuto non più utile difendersi. Entrambi questi fattori hanno concorso alla formazione di un arretrato quantificabile in circa 8.000 titoli da eseguire.
Per far fronte a tale situazione, è stato definito un progetto, di durata biennale, al fine di provvedere all'esecuzione delle sentenze e dei decreti ingiuntivi di condanna notificati negli anni 2012-2014, che riguardano la corresponsione dell’indennizzo ex art. 1 della legge n. 210, la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale e il risarcimento dei danni.
Il Ministro della salute LORENZIN
(21 luglio 2015) 

Riproduzione consentita purché l'articolo non sia modificato in nessuna parte, indicando Autore e link attivo al sito.

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lunedì 6 febbraio 2017

Vaccini: Cassazione, bimbo invalido dopo antipolio, va risarcito

bambino che subisce iniezione per vaccino
di Marina Crisafi - Va risarcito il bambino rimasto disabile dopo il vaccino antipolio. Così ha deciso la Cassazione con una "clamorosa sentenza – che ribalta – tutte le precedenti decisioni in tema di danni da vaccino, ponendo definitivamente la parola fine sul diritto delle famiglie ad essere indennizzate nel caso in cui le vaccinazioni producano reazioni avverse e danni alla salute". Ad affermarlo è il Codacons, rendendo nota una sentenza depositata in questi giorni dal Palazzaccio che ha dato ragione alla famiglia di un ragazzo divenuto invalido grave dopo la somministrazione dei vaccini obbligatori.

La vicenda

La vicenda ha inizio nel 1981 quando il bambino, oggi 37enne, viene sottoposto alla somministrazione dei vaccini contro polio, difterite, tetano e morbillo, a seguito dei quali manifesta subito le prime reazioni avverse (dalle febbre alta alla perdita della parola) sino ad arrivare alla diagnosi di "encefalopatia epilettica con grave ritardo psicomotorio e del linguaggio".
Secondo le perizie mediche, a scatenare la reazione era stato il vaccino antipolio, visto che, scrivono i consumatori, "gli effetti più gravi si manifestarono subito dopo la seconda dose di quella vaccinazione". La somministrazione degli altri vaccini, inoltre, avrebbe ulteriormente danneggiato il sistema nervoso e immunitario del bambino, ricorda l'associazione, e la stessa consulenza tecnica del Tribunale di Treviso "ha confermato senza alcun dubbio il nesso di casualità tra le patologie insorte e le vaccinazioni".

La decisione

Così, dopo oltre 35 anni, è arrivata la decisione della Suprema Corte che ha definitivamente condannato il ministero della salute a risarcire la famiglia per i danni da vaccinazione ex lege 210/1992.
La sentenza, plaudono dal Codacons, "apre ora la strada a migliaia di cause risarcitorie contro il Ministero della salute da parte di quelle famiglie che, per via delle nuove norme regionali e comunali che impongono la vaccinazione per la frequentazione di scuole e asili, dovessero riscontrare reazioni avverse ai vaccini nei propri figli".
In merito, il Codacons ribadisce la propria posizione sull'obbligo delle vaccinazioni per l'ingresso a scuola, sostenendo che si tratta di "un provvedimento illegale e incostituzionale, ancor di più alla luce di questa sentenza che accerta in modo chiaro la possibilità di danni irreparabili ai bambini causati da un eccesso di vaccini".
Da qui, l'invito, conclude il presidente Carlo Rienzi nella nota, alle famiglie "a rivolgersi all'associazione per denunciare possibili reazioni avverse legate alle vaccinazioni obbligatorie, e avviare le dovute azioni legali contro lo Stato e l'Istituto Superiore di Sanità".


Fonte: Vaccini: Cassazione, bimbo invalido dopo antipolio, va risarcito 
(www.StudioCataldi.it) 

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